Compensazione crediti – Novità 2011
La manovra estiva introdotta dal D.L. n. 78/2010, c.d. “Manovra correttiva”, convertita con L. 30/07/2010 n. 122 ha introdotto una novità in materia di compensazione dei crediti ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97, con effetto dal primo gennaio 2011.
In particolare è stato introdotto il divieto, per il contribuente, di utilizzare i crediti in compensazione nel mod. F24 qualora lo stesso sia debitore per imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate.
L’art. 31 del succitato provvedimento prevede infatti che “a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento”.
In sostanza dal 2011 è vietato l’utilizzo in compensazione dei crediti “erariali” fino a concorrenza dell’importo dei debiti, qualora quest’ultimi risultino iscritti a ruolo (imposte erariali e relativi accessori), siano di ammontare superiore a € 1.500 e sia scaduto il termine di pagamento.
In questo modo ai contribuenti che sono anche debitori morosi verso l’Erario viene inibita la possibilità di utilizzare nel mod. F24 i crediti d’imposta che vantano nei confronti dell’Erario.
Va precisato che:
- l’ambito di applicazione di questo limite alla compensazione riguarda i crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali (ad esempio, IRPEF, IRES, IVA, ecc.) e non riguarda le altre imposte quali, ad esempio, i tributi locali, i contributi previdenziali,Irap ecc. I crediti inutilizzabili sono quindi quelli della sezione “Erario” del modello F24;
- il divieto alla compensazione scatta qualora sia scaduto il termine di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ossia sia decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Non si rientra in tale ipotesi qualora sia in corso la sospensione della riscossione (ad esempio, la sospensione concessa su istanza del contribuente dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate o dalla Direzione provinciale che ha formato il ruolo ex art. 39, DPR n. 602/73, la sospensione operata dalla Commissione tributaria ex art. 47, D.Lgs. n. 546/92, ecc.) ovvero in caso di regolare pagamento delle rate a seguito di dilazione delle somme iscritte a ruolo ex art. 19, DPR n. 602/73;
- la disposizione in esame risulta applicabile soltanto in presenza di iscrizioni a ruolo definitive (attualmente non vi sono chiarimenti in merito alla possibile applicazione alle cartelle di pagamento scadute derivanti da iscrizioni a ruolo a titolo non definitivo). Si ricorda che per l’art. 14, DPR n. 602/73 sono iscritte a ruolo a titolo definitivo le imposte e/o ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e dell’art 54-bis, DPR n. 633/72, le imposte o maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi, i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall’Ufficio in base alle risultanze catastali e i relativi interessi e pene pecuniarie. Sono invece iscritte a ruolo provvisorio le iscrizioni effettuate in presenza di accertamenti non definitivi ex artt. 15, DPR n. 602/73 e 68, D.Lgs. n. 546/92, ossia quelle conseguenti agli accertamenti impugnati presso le Commissioni tributarie;
- il divieto alla compensazione scatta qualora l’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (interessi e sanzioni, ma forse anche aggi e spese notifica) sia di ammontare superiore a € 1.500. Di conseguenza non sussiste alcun divieto alla compensazione in presenza di importi iscritti a ruolo e non pagati di importo pari o inferiore a tale limite.
A titolo esemplificativo si consideri un contribuente che vanti un credito IVA di € 6mila, liberamente compensabile, e che debba versare ritenute d’acconto per € 8mila. Se risulta debitore per cartelle esattoriali scadute per € 3mila, potrà utilizzare in compensazione il proprio credito IVA solo per € 3mila, versando quindi € 5mila e non € 2mila. Infatti, pur avendo un credito compensabile di € 6mila, la nuova norma inibisce la compensazione totale del credito in misura corrispondente al debito iscritto a ruolo e non pagato (€ 3mila), che risulta di fatto congelato.
Mette conto evidenziare infine che, in caso di violazione del divieto di compensazione, risulta applicabile una sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.
Dal 1° gennaio 2011 quindi, prima di procedere a qualsiasi compensazione, è opportuno:
a) verificare presso il competente concessionario alla riscossione la presenza di eventuali cartelle di pagamento scadute;
b) valutare se procedere ugualmente alla compensazione in caso di cartella di pagamento impugnata dinanzi alla Commissione tributaria. Infatti qualora dovessero risultare effettivamente dovute le iscrizioni a ruolo, il Fisco applicherà la sanzione del 50% sulle somme indebitamente compensate entro il termine del 5° anno successivo a decorrere dal giorno successivo a quello di definizione della contestazione