Obbligo autorizzazione per operazioni intracee

Obbligo autorizzazione per operazioni intracee

Per effetto del combinato disposto dell’art. 27 del D.L. n. 78/2010, c.d. “Manovra correttiva”, convertita con L. 30/07/2010 n. 122 e dei due provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate pubblicati in data 29/12/2010, anche in Italia è stata data attuazione al Regolamento comunitario n. 904 del 7 ottobre 2010, al cui art. 22 è previsto che ciascuno Stato membro debba adottare le misure necessarie per garantire la veridicità delle informazioni fornite per registrarsi ai fini IVA al fine di contrastare le frodi.

Il suindicato art. 27 del D.L. n. 78/2010 ha infatti modificato l’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 introducendo, al comma 2 la nuova lettera e-bis) la quale prevede che dalla dichiarazione di inizio attività IVA devono risultare: “… e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare dette operazioni; …”.

Inoltre, sono stati introdotti i seguenti nuovi commi 7-bis e 7-ter dell’art. 35:

– Comma 7-bis. “Per i soggetti che hanno effettuato l’opzione di cui al comma 2, lettera e bis), entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA l’Ufficio può emettere provvedimento di diniego dell’autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al Titolo II, Capo II del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427”.

– Comma 7-ter. “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione di cui al comma 7-bis.”.

In pratica i soggetti intenzionati ad effettuare le operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II, del DL n. 331/1993, ossia le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni, devono ora essere autorizzati dall’Agenzia delle Entrate, con modalità diverse a seconda che il soggetto sia già titolare di partita IVA oppure no.

I soggetti già titolari di partita IVA, che hanno iniziato l’attività ante 31.05.2010 e quelli con inizio attività fra il 31.05.2010 ed il 28.02.2011 (se non hanno compilato lo spazio dedicato alle operazioni intracomunitarie) dovranno presentare apposita istanza direttamente all’Agenzia delle Entrate, istanza che dovrà essere presentata anche per comunicare l’intenzione di revoca dell’opzione.

Coloro invece che richiedono l’attribuzione del numero di partita IVA (inizio attività) dovranno  esprimere la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del Quadro I dei modelli AA7 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (per le persone fisiche) mentre gli enti non commerciali non soggetti passivi compileranno la casella “C” del Quadro A del modello AA7.

L’unica categoria di contribuenti IVA esonerati dalla presentazione dell’istanza e che entrano automaticamente nel sistema VIES, sono quelli che, nei periodi d’imposta 2009 e 2010, hanno presentato dei modelli Intrastat sia con riferimento ai beni che ai servizi e che hanno presentato la dichiarazione annuale IVA per l’anno 2009.

Come indicato nel Provvedimento 188376 del 29/12/2010, al ricevimento della dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie, l’Agenzia delle Entrate, nei successivi trenta giorni,  procederà alla verifica che i dati forniti siano completi ed esatti ed effettuerà una valutazione preliminare degli stessi dati e del rischio di frode. In caso di esito negativo, la struttura dell’Agenzia competente per le attività di controllo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, entro i suddetti trenta giorni, emanerà provvedimento di diniego fondato sugli esiti della valutazione degli elementi così come individuati nel succitato provvedimento.

Parimenti, nei confronti dei soggetti inclusi automaticamente nell’archivio informatico, l’Agenzia svolgerà controlli approfonditi entro il 31 luglio 2011. L’eventuale esclusione dall’archivio avverrà con provvedimento di revoca, previa ulteriore valutazione della posizione del contribuente.

Solo al trentunesimo giorno, sempreché non sia stato emesso provvedimento di diniego, il contribuente verrà inserito nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie. Da tale data, il soggetto IVA italiano potrà effettivamente verificare la propria posizione con apposita interrogazione al sistema VIES, che raccoglie i dati di tutte le partite IVA comunitarie.

Si ricorda che i criteri e le modalità per l’inclusione delle partite IVA nell’archivio informatico dei soggetti passivi che effettuano cessioni e acquisti di beni in ambito intracomunitario sono contenuti nel Provvedimento 188381 del 29/12/2010.

Va sottolineato che nei trenta giorni decorrenti dal ricevimento della dichiarazione di volontà, viene sospesa la soggettività attiva e passiva delle operazioni comunitarie, ossia in tale arco temporale il soggetto è legittimato a porre in essere esclusivamente operazioni interne.

Merita infine esser evidenziato che entro il 28 febbraio 2011 saranno esclusi dall’archivio:    

a) i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività a partire dal 31 maggio 2010 senza manifestare, secondo le citate modalità, la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, ovvero quelli che, in mancanza, non hanno effettuato, nel secondo semestre 2010, operazioni intracomunitarie e adempiuto agli obblighi INTRASTAT;                               

b) i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività anteriormente al 31 maggio 2010 e che non hanno presentano i modelli INTRASTAT negli anni 2009 e 2010 o che, pur avendoli presentati, non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009. Entrambi i soggetti, qualora fossero intenzionati ad effettuare operazioni intracomunitarie, potranno richiedere, secondo le modalità previste per i titolari di partita IVA, l’inclusione nell’archivio informatico.

Si consigli quindi di presentare entro il 29 gennaio 2011 l’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, se si vuole che trascorrano i trenta giorni per il silenzio assenso prima del 28 febbraio.

2 Comments

  1. Franco Formenti

    Ottima circolare. Sintetica ed esaustiva.
    Complimenti.

  2. buonasera
    ma questa istanza deve essere presentata anche per chi effettua prestazioni di servzi ( provvigioni) o vende viaggi turistici ????

    mi potete aiutare , l’agenzia delle entrate non sa nulla!! ( assurdo)

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